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Sent. C. Cass. 01/06/1994, n. 5332

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1. Appalti oo.pp. - Consegna dell'area all'appaltatore - Rimozione degli impedimenti provenienti da terzi - Obbligo della stazione appaltante - Mancata rimozione in tempi ragionevoli - Risoluzione del contratto e risarcimento danni - Diritto dell'appaltatore - Formulazione di specifiche riserve - Non occorre.
1. In tema di appalto di opera pubblica, la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi; ne consegue che, ove l'obbligato non provveda in tempi ragionevoli alla rimozione degli ostacoli che rendono praticamente impossibile l'inizio o la prosecuzione dei lavori (nella specie, la rimozione di una linea elettrica), l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (oltre al pagamento dei lavori eseguiti), indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve, che presuppongono la persistenza del rapporto.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 18 maggio 1994 n. 4869[R=WC18MA944869].
[C.c. art. 1655 ; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 322 R; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 5 [R=RD25MA95,A=5]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10 [R=DPR106362,A=10]

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