Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 18/01/2010, n. 1, così recitava:

“Art. 34 - Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla L.R. n. 21/2003.

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della L.R. n. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985 del Ministro dei trasporti (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.»”

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