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D. Min. Trasporti 02/01/1985, n. 23

Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.
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Art. 1.

Sono approvate le annesse norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecn

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Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui all'art. 1 e, in particolare, quelle di cui:

a) al paragrafo 1.2. (rinnovo della concess

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Art. 3.

Resta fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di verifiche e prove periodiche, d

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NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI VARIANTI COSTRUTTIVE, DI ADEGUAMENTI TECNICI E DI REVISIONI PERIODICHE PER I SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO EFFETTUATI CON IMPIANTI FUNICOLARI AEREI E TERRESTRI.


1. Generalità.

1.1. - Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) o terrestri (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie, scale mobili ed impianti assimilabili), che nel seguito verranno genericamente indicati come «impianti».

1.2. - Le presenti norme riguardano: l'individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11.7.1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti con particolare riguardo a quelle richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti); la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all'atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti.

1.3. - Nel seguito, con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11.7.1980, n. 753.R


2. Varianti costruttive ed adeguamenti tecnici.

2.1. - Agli effetti dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivo di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazioni) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).

2.2. - Le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C., sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri, accordare deroghe per consentire di mantenere inalterate talune delle parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.

2.3. - Dopo la realizzazione delle varianti definite al comma 2.1., la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionari di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto l'impianto e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.


3. Vita tecnica degli impianti.

3.1. - La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: 60 anni;

b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): 40 anni;

c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): 40 anni;

d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;

Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all'esercizio prima del 1960, la vita tecnica resta stabilita in 30 anni. N1

3.2. - Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai success

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