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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 31/07/2012, n. 23
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- L.R. 08/03/2013, n. 6
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblic |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilit& |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione: a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento nel territorio regionale; b) promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettività, nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; c) assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di co |
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Art. 4 - (Competenze dei Comuni)1. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, pro |
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Art. 5 - (Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica)1. Le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'articolo 83, comma 1, |
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Art. 6 - (Rapporto con il titolo abilitativo edilizio)1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, soggetti a segnalazione di inizio attività edilizia (SCIA edili |
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Art. 7 - (Presentazione della documentazione)1. La documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è presentata in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h). 2. Contestualmente alla presentazione del |
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Art. 8 - (Procedure di controllo)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica da parte della struttura competente con il metodo del sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento dei progetti depositati. |
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Art. 9 - (Edifici di interesse strategico)1. La struttura competente procede alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni |
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Art. 10 - (Costruzioni di legno e di muratura)1. Gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, relativi ad opere costituite da strutture porta |
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Art. 11 - (Edifici di speciale importanza artistica e centri storici)1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 |
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Art. 12 - (Collaudo statico)1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è necessario effettuare il collaudo statico. 2. Il collaudo statico è normalmente eseguito in corso d'opera, tranne nei |
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Art. 13 - (Sistema sanzionatorio)1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio pr |
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Art. 14 - (Diritti e spese di istruttoria)1. Per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all'articolo 8 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti e di spese per lo svolgimento delle attività istrut |
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Art. 15 - (Disposizione di rinvio)1. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente. |
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Art. 16 - (Disposizioni transitorie)1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
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Art. 17 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge è determinato in annui euro 15.000 a decorrere dall'anno 2012. 2. L'onere di cui al comma 1 trova |
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