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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 51-158/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 51-158/Leg.
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D. Pres.P. Trento 03/11/2008, n. 51-158/Leg.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 30/12/2020, n. 20-33/Leg.
- L.P. 29/12/2017, n. 18
- D. Pres. P. 24/11/2017, n. 22-75/Leg.
- D. Pres. P. 12/04/2016, n. 2-36/Leg.
- D. Pres. P. 27/09/2012 n. 20-95/Leg.
- D. Pres. P. 01/12/ 2011 n. 15-73/Leg.
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. In attuazione degli articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione; a.1) l’elenco provinciale delle imprese forestali; a bis) i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture fore |
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Titolo I - Produzione e commercializzazione di materiali di propagazione |
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Capo I - Materiali di base e di moltiplicazione |
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Art. 2 - Comunicazione ai proprietari dei materiali di base1. In attuazione dell'articolo 31 della legge provinciale, la struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi la presenza sui fondi di loro proprietà di materia |
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Art. 3 - Modalità di raccolta di materiale di moltiplicazione1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente, con l'indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonché |
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Capo II - Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi |
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Art. 4 - Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente può provvedere all'acqui |
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Art. 5 - Cessione di materiale vivaistico per fini forestali1. La struttura provinciale competente può disporre la cessione a titolo gratuito del |
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Art. 6 - Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali1. Compatibilmente con le disponibilità effettive, la struttura provinciale competente può disporre, a |
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Art. 6.1 - Criteri e procedure per la tenuta dell’elenco provinciale delle imprese forestali |
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Art. 6.2 - Effetti dell’iscrizione all’elenco1. Fermi restando gli effetti previsti dall’articolo 61 della legge provinciale |
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Art. 6.3 - Criteri per l’iscrizione all’elenco1. Ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale e fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 della stessa (Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese boschive), sono iscritte all'elenco le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività previste dagli articoli 10 o 56 della legge provinciale, che sono in possesso delle capacità tecnico-professionali valutate dalla CCIAA nel rispetto dei requisiti previsti da questo articolo nonché le imprese iscritte in analoghi elenchi regionali istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), o in analogo registro pubblico dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea. |
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Art. 6.4 - Iscrizione, rinnovo o decadenza dall’elenco1. L’impresa, mediante il suo titolare o il legale rappresentante, presenta alla CCIAA la domanda di iscrizione all'elenco utilizzando i modelli predisposti dalla CCIAA. La domanda è |
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Art. 6.6 - Informazioni sull’impresa1. Per consentire alla CCIAA la creazione del profilo informativo previsto dall’articolo 6.1, comma 2, al momento della presentazione della domanda d’iscrizione o di rinnovo l’impresa forestale fornisce, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni essenziali ai fini dell’iscrizione N27: a) N29 |
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Art. 6.7 - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 6 bis - Oggetto1. In attuazione dell'articolo 62, comma 2 della legge provinciale, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali riguardano: |
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Art. 6 ter - Parametri e caratteristiche delle strade forestali1. Le strade forestali sono distinte nelle categorie di strada forestale ordinaria e di strada forestale camionabile. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali sono riportati nell'allegato B bis a questo regolamento. 2. Le strade forestali sono collegate alla viabilità |
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Art. 6 quater - Parametri e caratteristiche delle piste d'esbosco1. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle piste d'esbosco sono riportati nell'allegato B bis a questo regolamento. |
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Art. 6 quinquies - Parametri e caratteristiche dei piazzali forestali1. I piazzali forestali consentono la prima lavorazione ed il deposito del legname, a supporto dell'attività produttiva connessa a |
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Art. 6 sexies - Parametri e caratteristiche dei rifugi forestali1. I rifugi forestali sottoposti a questa disciplina ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 3, hanno una dotazione minima costituita da una cucin |
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Art. 6 septies - Parametri e caratteristiche delle rimesse forestali |
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Art. 6 octies - Parametri e caratteristiche dei sentieri forestali |
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Titolo II - Cabina di regia della filiera foresta - legno |
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Art. 7 - Funzioni1. La cabina di regia della filiera foresta - legno, istituita ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale, è organo di consulenza tecnica della Giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 8 - Composizione della cabina di regia della filiera foresta - legno1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è costituita dalla Giunta provinciale ed è composta da: a) il Presidente della Provincia, o un assessore provinciale suo delegato, che la presiede; b) l'assessore provinciale all'industria; c) l'assessore provinciale in materia di foreste; d) l'assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione; e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali; |
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Art. 9 - Criteri di funzionamento1. Le modalità di funzionamento della cabina di regia sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri: |
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Titolo IV - Disciplina della viabilità forestale |
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Capo I - Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale |
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Art. 22 - Criteri per la classificazione delle strade forestali1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sono classificate quali strade forestali ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, le strade che servono esclusivamente aree forestali, pubbliche o private, nel cui ambito possono ricadere: a) singoli fienili ed edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno; |
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Art. 22 bis - Strade forestali di arroccamento1. Le strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, comunque classificate, rappresentano la via principale d'accesso alle porzioni sommitali di complessi montani di ampia superficie, tenuto anche conto della gestione faunistica del territorio, così come articolato nel regime riservistico di cui al capo III della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia). Non sono considerate strade di arroc |
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Art. 23 - Piste d'esbosco1. Ai fini della loro classificazione, le piste d'esbosco sono equiparate alle strade |
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Art. 24 - Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco1. Questo articolo disciplina la procedura per la classificazione di nuove strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi della disciplina normativa previgente. 2. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono richiedere al comune amministrativo territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, la presentazione di osservazioni. 3. Il comune amministrativo, anche al di fuori del citato periodo, pure in assenza di richieste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio di propria iniziativa, alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dandone avviso pubblico secondo le modalità previste dal comma 2, ultimo periodo. |
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Art. 25 - Ricorsi1. Salvo quanto previsto dal comma 2, avverso i provvedimenti di individuazione, di nuova classificazione o di variazi |
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Capo II - Disposizioni relative al transito sulle strade forestali |
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Art. 26 - Art. 33 - Omissis |
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Art. 34 - Segnaletica1. La fornitura e la posa della segnaletica indicante il divieto al transito e delle eventuali barriere sono a carico del comune o del proprietario; il cartello di divieto deve essere conforme al modello descritto nell'allegato G e riportare, anche su apposito pannello, gli estremi della legge |
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Art. 35 - Esclusione della responsabilità1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione de |
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Titolo V - Disposizioni finali e comuni |
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Art. 36 - Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 100 e 111, comma 1, lettere i) e j), della medesima legge trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. 2. L |
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Art. 37 - Entrata in vigore1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione |
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Allegato A - Certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da fonti di semi e soprassuoliParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Dichiarazione operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali (Strobili e frutti forestali)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Allegato F - Omissis |
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Allegato G (articolo 34, comma 1) |
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