Titolo abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 18 a decorrere dal 01/01/2018, così recitava:

“Titolo III - Fondo forestale provinciale

Art. 10 - Attribuzioni della commissione

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 94 della legge provinciale la commissione:

a) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste in accordo con i proprietari interessati, concernenti le iniziative per l'esecuzione e la manutenzione di opere, d'infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;

b) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, concernenti le iniziative per l'esecuzione delle opere forestali ammesse in compensazione previste dall'articolo 13, comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;

c) approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi anche per stralci, previsto dall'articolo 15;

d) gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalità ed i limiti stabiliti da questo titolo.


Art. 11 - Funzionamento della commissione

1. La commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della commissione può delegare l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f).

2. Al presidente della commissione spetta:

a) convocare la commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza;

b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;

c) disporre la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall'articolo 15;

d) disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall'articolo 17;

e) revocare le anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione;

f) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all'effettuazione delle spese e quelli previsti dall'articolo 18;

g) attuare le decisioni assunte dalla commissione;

h) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 3, e dall'articolo 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva;

i) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della commissione.

3. Per ciascuno dei componenti della commissione previsti dall'articolo 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del Presidente, la Giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine del giorno della seduta nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della commissione.

7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è inviato in copia a ciascun membro.

8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo prevista dall'articolo 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

9. Ulteriori modalità di funzionamento della commissione possono essere deliberate dalla commissione stessa.


Art. 12 - Gestione del fondo

1. Al fondo affluiscono le seguenti somme:

a) gli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo è effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La commissione può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;

b) i versamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 16;

c) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale;

d) le somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico.

omissis

3. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante:

a) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a);

b) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b);

c) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1;

d) restituzione degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall'articolo 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l'esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m);

e) utilizzo degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.


Art. 13 - Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi

1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i seguenti interventi e misure tecniche:

a) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge provinciale;

b) interventi e opere nei boschi di pregio con funzione di protezione previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge provinciale, e nei boschi di pregio con valenza paesaggistico-ambientale, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera a bis) della legge provinciale;

c) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale, limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale aziendale disciplinati dall'articolo 57 della legge provinciale, comprese le opere accessorie previste dall'articolo 10, comma 2, della legge medesima;

d) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge provinciale;

e) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi, previste dall'articolo 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale, comprese le opere aventi carattere accessorio all'esecuzione degli interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;

f) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;

g) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;

h) interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio silvo-pastorale, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale;

i) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;

j) realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio silvo-pastorale previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge provinciale;

k) interventi di conservazione e gestione delle piante monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale;

l) interventi di gestione delle riserve previsti dall'articolo 45, comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'articolo 56 della medesima legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;

m) attività selvicolturali previste dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;

n) ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;

o) acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà, previsti dall'articolo 94, comma 3, della legge provinciale;

p) redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della legge provinciale;

q) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge provinciale;

r) altri interventi di interesse pubblico, anche di certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio naturale delle proprietà silvo-pastorali e delle relative infrastrutture.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo altresì le opere forestali ammesse in compensazione definite dal regolamento previsto dal medesimo articolo 17, comma 1, ultimo periodo.

3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno, di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.


Art. 14 - Aperture di credito

1. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

2. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale.

3. I programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla commissione in conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al d.p.g.p. 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati).

4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalità indicate dall'articolo 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attività e tipologie di spesa omogenee.

5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilità di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente è tenuta a verificare la congruità delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti.

6. Qualora sia riscontrata una prolungata scopertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della commissione deliberata ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della legge provinciale, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento può essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell'ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione o determinazione dell'ente interessato, di restituire la somma così anticipata nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento è ridotto proporzionalmente.

7. La rendicontazione delle somme così erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall'articolo 20.

8. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-33/Leg del 2000.

9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.


Art. 15 - Piano annuale delle anticipazioni agli enti

1. La commissione predispone ed approva il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1, e per la realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo.

2. Il piano è redatto tenendo conto:

a) della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c);

b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera a);

c) delle domande di contributo presentate nell'ambito del piano di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge provinciale.


Art. 16 - Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1

1. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell'anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento. Se la stessa documentazione è già stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l'ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell'anticipazione.

2. La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell'esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall'articolo 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull'intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione prevista dal comma 8.

3. La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell'ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

4. L'anticipazione decade se l'ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata.

5. L'erogazione delle anticipazioni concesse è subordinata all'avvenuta presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell'anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed è disposta dal presidente della commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all'importo concesso, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): “in un’unica soluzione ad inizio dei lavori” [N=18];

b) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa;

c) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m): in un'unica soluzione in riferimento all'inizio lavori dei singoli lotti.

6. L'ammontare delle anticipazioni, il numero e l'entità delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

7. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente può sospendere ogni concessione e può promuovere l'intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente debitore, nei confronti del tesoriere dell'ente stesso, che è tenuto alla sua esecuzione.

8. Nel caso di opere eseguite nell'ambito del piano di sviluppo rurale, la commissione può disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell'ammontare totale delle quote di rimborso dell'anticipazione già versate dall'ente.


Art. 17 - Restituzione accantonamenti agli enti

1. Per l'esecuzione da parte dell'ente degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la commissione, su parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, può disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell'ente medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, la commissione provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga motivata dei predetti termini.

2. L'erogazione è disposta dal presidente della commissione o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;

b) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa.

3. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.


Art. 18 - Utilizzo degli accantonamenti degli enti

1. La commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle amministrazioni interessate, può disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall'articolo 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

2. Il prelievo dai singoli conti è disposto dal presidente della commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell'autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di bilancio della Provincia.


Art. 19 - Ordini di pagamento

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato previste dall'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal segretario della commissione.


Art. 20 - Rendiconto annuale finanziario

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo è approvato dalla commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, per il controllo al dipartimento affari finanziari della Provincia.

2. Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.

4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'articolo 630 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).


Art. 21 - Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti

1. La commissione predispone, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali. Alla relazione è data pubblicità sul sito internet della struttura provinciale competente in materia di foreste.”

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