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L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2023, n. 16

Legge di stabilità 2024.
Stralcio.
Testo coodinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 2
- Avviso di rettifica in B.U. 17/01/2024, n. 3
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. - 8. Omissis

9. Al fine di perseguire le finalità che prevedono la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché per far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione delle loro sedi.

10. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 9 presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per soggetto beneficiario.

11. La domanda di cui al comma 10 e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.

12. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l’articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.

13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

14. La Regione riconosce l’importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell’ambito territoriale della Regione.

15. Per le

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 la parola “concessi” è sostituita dalla seguente: “erogati”;

b) al comma 24 le parole “Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “Servizio ispettorato regionale dell’agricoltura, entro il termine stabilito dal bando”;

c) il comma 25 è sostituito dal seguente:

“25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all’articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.”;

d) al comma 26 le parole “dall’articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 2, punto 61, del regolamento (UE) 2022/2472”.

2. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi da 17 a 28, della legge regionale 24/2021, come modificati dal comma 1, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.

3. - 8. Omissis

9. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 40-quater è inserito il seguente:

“2-bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell’importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.”;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 40-quinquies è aggiunto il seguente:

“4-bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l’acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell’importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.”.

10. La previsione di cui all’articolo 40-quater, comma 2-bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 9, lettera a), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.

11. Per le finalità di cui all’articolo 40-quater della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

12. Per le finalità di cui all’articolo 40-quinquies della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

13. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole “per colture a pieno campo, escluse le colture arboree” sono sostituite dalle seguenti: “per le colture a pieno campo e per i frutteti”;

b) al comma 18 le parole “per sessanta giorni consecutivi, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione della deliberazione di cui al comma 17” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’1 marzo 2023”;

c) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

“18-bis. Il medesimo richiedente può presentare un’unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.”;

d) al comma 19 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

14. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dai commi da 16 a 20 del medesimo articolo, come modificati dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

15. - 27. Omissis

28. Al fine di incrementare l’impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell’ambito del comparto agricolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, in aree di proprietà comunale, di impianti per il lavaggio dei mezzi agricoli che garantiscono, in particolare, il trattamento biologico e la filtrazione delle acque di scarico e che possano essere messi a disposizione di tutte le aziende agricole interessate, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

29. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 28 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dall’1 febbraio all’1 marzo 2024 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti, del quadro economico di spesa e del relativo cronoprogramma.

30. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L’istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell’esercizio 2024. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

31. I contributi sono concessi nella misura dell’80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l’importo massimo di 500.000 euro.

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Art. 4 - (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. - 4. Omissis

5. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all’importo massimo di 7.500 euro a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell’impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 5, corredate della documentazione tecnica dell’intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 5, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 a valere sugli stanziamenti della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

9. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale un contributo fino all’importo massimo di 15.000 euro, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell’impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.

10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

11. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 9, corredate della documentazione tecnica dell’intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 9, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.

12. L’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l’assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell’attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

14. Per le finalità di cui al comma 9, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Ca

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. - 6. Omissis

7. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera k-ter) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

“k-quater) Sistema informativo unico regionale dell’accessibilità: il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all’articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge.”;

b) al comma 3 dell’all’articolo 5 le parole “articolo 13-bis della legge regionale 41/1996” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)”;

c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all’articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell’importanza del percorso o dell’edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell’intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.

2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 ed elaborano i PEBA secondo le linee guida di cui all’articolo 8-bis, comma 3, anche limitatamente a singole aree o settori d’intervento.

3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale, per lo svolgimento dell’attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.

4. A seguito dell’approvazione del PEBA i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, da attuarsi in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale e in coerenza con le linee guida di cui all’articolo 8-bis, comma 3, qualora individuati:

a) in PEBA elaborati con l’ausilio degli strumenti informatici di cui all’articolo 6;

b) in PEBA elaborati senza l’ausilio degli strumenti informatici di cui all’articolo 6, qualora i relativi dati siano stati trasferiti nel sistema informativo unico regionale dell’accessibilità avvalendosi, eventualmente, del contributo di cui all’articolo 8-bis, comma 11 bis;

c) in PEBA non rientranti nelle casistiche di cui alle precedenti lettere a) e b), approvati dopo il 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2025, ed elaborati in coerenza alle linee guida regionali.

5. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell’intervento e non può, in ogni caso, superare l’importo di 100.000 euro annui.

6. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente corredata della relazione descrittiva dell’intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi.

7. Per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. La Direzione centrale competente può effettuare controlli a campione per verificare l’aderenza degli interventi previsti ai criteri della Progettazione universale, avvalendosi del supporto del soggetto di cui all’articolo 5, comma 3. A tal fine richiede al Comune l’invio del progetto esecutivo e, in caso di non aderenza, ne chiede l’adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.”;

d) l’articolo 8-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 8-bis - (Finanziamento PEBA)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.

2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda:

a) 5.000 euro per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;

b) 10.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

c) 20.000 euro per i Comuni con p

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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d’intervento:

a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;

b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;

d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;

f) progetti locali di spettacolo dal vivo.”;

b) dopo il comma 6 dell’articolo 23 è inserito il seguente:

“6-bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d’intervento:

a) manifestazioni e festival cinematografici;

b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.”;

c) dopo il comma 6 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d’intervento:

a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.”;

d) dopo il comma 8 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d’intervento:

a) divulgazione umanistica;

b) divulgazione scientifica;

c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.”;

e) al comma 1 dell’articolo 27-quater le parole “del patrimonio immateriale” sono sostituite dalle seguenti: “del patrimonio materiale e immateriale” e dopo le parole “e manifestazioni anche transnazionali” sono inserite le seguenti: “, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico”;

f) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27-quater è aggiunta la seguente:

“c-bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.”;

g) dopo l’articolo 30-ter è inserito il seguente:

“Art. 30-quater - (Iniziative culturali per favorire l’incontro tra il mondo produttivo e la creatività)

1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l’incontro tra il mondo produttivo e la creatività.

2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d’intervento, l’importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all’elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell’incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all’avviso dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1.”.

2. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2-bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 3.870.000 euro, suddivisa in ragione di 1.270.000 euro per l’anno 2024 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

3. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2-bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

4. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2-bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 675.000 euro, suddivisa in ragione di 225.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

5. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2-bis, lettera d), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2024 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2024, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2023.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2024 procede alla concessione del contributo nonché, nell’ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2024 al 31 marzo 2025.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell’ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell’ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2023.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

10. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: “a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all’articolo 46” sono soppresse.

11. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2024-2026.

12. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate al Programma Regionale Fondo sociale europeo plus (FSE+) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027, nell’ambito dell’Obiettivo "investimenti a favore dell’occupazione e della crescita", l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 20.943.000 euro da destinare alla realizzazione di programmi specifici da rendicontare nell’ambito del medesimo Programma.

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. - 23. Omissis

24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione e risanamento di edifici che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe, al fine di aumentare la disponibilità di locali a favore di questi ultimi.

25. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

26. Per le finalità di cui al comma 24 il contributo massimo concedibile a ciascun Comune ammonta a 25.000 euro.

27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.

28. - 56. Omissis

57. Dopo il comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente:

“5-bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle qu

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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie)

1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all’articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.520.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 505.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 510.000.000 euro per l’anno 2026.

2. - 15. Omissis

16. In attuazione dell’articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell’imposta locale immobiliare (ILIA)), l’Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2024-2026 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all’articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell’allegata Tabella P.

17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 2.

18. - 20. Omissis

21. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all’articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l’anno 2026, per il concorso agli oneri relativi al funzionamento definiti con deliberazione della Giunta regionale.

22. L’assegnazione di cui al comma 21, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’assegnazione, le Comunità attestano l’utilizzo delle risorse per le finalità di cui al comma 21.

23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l’anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.

24. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.620.860,40 euro per il triennio 2024-2026, di cui 946.406,44 euro per l’anno 2024, 1.017.726,98 euro per l’anno 2025 e 1.656.726,98 euro per l’anno 2026.

25. Il fondo di cui al comma 24 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 630.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l’anno 2026;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 316.406,44 euro per l’anno 2024, 387.726,98 euro per l’anno 2025 e 456.726,98 euro per l’anno 2026.

26. La quota di cui al comma 25, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

27. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 26 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

28. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l’indicazione dell’ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all’estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall’istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell’atto consiliare contenente la volontà di est

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Al comma 5 dell’articolo 9-bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole “dalla data di consegna dei beni” sono aggiunte le seguenti: “, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall’Amministrazione regionale”.

2. In relazione al disposto di cui all’articolo 9-bis, comma 5, della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 2.

3. - 10. Omissis

11. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010,” sono soppresse;

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche)

1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in materia di ICT e società dell’informazione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Esso si articola nelle seguenti componenti:

a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;

b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;

c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;

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Art. 12 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. - 4. Omissis

5. Dopo l’articolo 2-bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:

“Art. 2-ter - (Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui allalegge 22 giugno 2016, n. 112)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d’imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), si applica all’imposta regionale sulle attività

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Art. 13 - Art. 14 Omissis

 

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Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2024.

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Tabelle - Omissis

 

 

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