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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/07/2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia.
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comuni

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Art. 2 - Ruolo della Regione

1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare:

a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo

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Capo II - Programmazione delle infrastrutture telematiche, delle ICT e dell'e-government
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Art. 3 - Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche

N2

1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in

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Capo III - Sistema informativo integrato regionale
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Art. 4 - Sistema informativo integrato regionale

1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

2. I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di:

a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;

b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;

c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;

d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzio

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Capo IV - INSIEL - Informatica per il sistema degli enti locali S.p.A.
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Art. 5 - Ruolo di Insiel S.p.a.

1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione e fornitura di beni e servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'

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Art. 6 - Partecipazioni a Insiel S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale soci

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Art. 7 - Controllo analogo

N11

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Art. 8

N12

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Art. 9 - Disciplinare di servizio

1. I rapporti tra la Regione e Insiel S.p.A. sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.

2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato

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Art. 9-bis - Finanziamento

N17

1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'i

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Capo V - Norme finali e transitorie
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Art. 10 - Norme transitorie

1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un

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Art. 11 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l'articolo 82 della legge regionale n. 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 8/1991, l'articolo 14 della legge regionale n. 26/2001, l'articolo 6, comma 28, della legge regionale n. 20/2002 e l'articolo 6, comma 2, de

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Art. 12 - Clausola valutativa

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai se

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Art. 13 - Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:

 

unità di bilancio

capitoli

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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