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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 05/10/2010, n. 214
D. P.R. 05/10/2010, n. 214
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; |
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Art. 1. - Finalità1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, R è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nel |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito di applicazione). & |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). — 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le p |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la p |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: & |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Libretto e targa). — 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e stra |
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Art. 10. - Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le p |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1bis ed 1ter». 2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono agg |
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Art. 12. - Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito dal segu |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con l |
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