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20/12/2023

Superbonus, adempimenti entro il 31/12/2023 per fruire dell’aliquota 110%

Importanti aspetti da attenzionare in ordine alla possibilità di fruire dell’aliquota del 110% sugli interventi Superbonus che vi hanno diritto: allineamento pagamenti e lavori, quando eseguire le fatture, quando presentare l’asseverazione e il fine lavori, indicazioni specifiche per il Sismabonus.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

Con il presente contributo si intendono fornire alcuni importanti chiarimenti su aspetti da attenzionare in ordine alla possibilità di fruire dell’aliquota del 110% sugli interventi Superbonus che vi hanno diritto (vedi Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023), soprattutto in riferimento agli interventi che fruiscono di cessione del credito o sconto in fattura.
Le indicazioni sono basate sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nonché su quanto di norma richiesto dai vari advisor (Deloitte, EY, ecc.) al fine di validare le pratiche.

PRINCIPIO DI ALLINEAMENTO CON CESSIONE CREDITI - L’Agenzia delle entrate ha in varie occasioni affermato il c.d. “principio di allineamento”, secondo il quale è condizione necessaria per la cessione del credito Superbonus che vi sia allineamento nel medesimo anno di imposta delle fatture e dei pagamenti con i lavori effettuati. In altri termini, se vi è cessione del credito o sconto in fattura, esecuzione dei lavori, fatturazioni e pagamenti devono essere avvenuti nello stesso anno d’imposta.
In questo caso, quindi, non possono fruire del 110% le spese anticipate nel 2023 ma riferite a lavori eseguiti nel 2024.

FATTURE E PAGAMENTI - Pertanto, se ci è cessione del credito, occorre che entro il 31/12/2023 si provveda a emettere fatture (con sconto in fattura, oppure anche da pagarsi col bonifico parlante entro il 31/12/2023 in caso di cessione del credito o detrazione), relativamente ai lavori, anch’essi effettivamente eseguiti sempre entro il 31/12/2023.
Quanto alle fatture, attenzione al fatto che la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI; pertanto è sconsigliabile emettere fattura nei giorni immediatamente precedenti la fine anno, ad esempio il 30 o il 31 dicembre, poiché eventuali ritardi nella fase di trasmissione possono mettere a rischio l’aliquota del bonus più favorevole.

L’ASSEVERAZIONE - L’asseverazione può anche essere protocollata nel 2024 (purché ovviamente entro 90 giorni dalla fine lavori e/o comunque in tempo per la comunicazione all’AdE). In tal caso essa deve essere accompagnata con la dicitura “Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2023”.
L’asseverazione ENEA deve contenere tutte le fatture emesse (e pagate con bonifico parlante in caso di cessione del credito).

SAL E FINE LAVORI - Se entro il 31/12/2023 si chiuderà un SAL, quindi i lavori saranno terminati dopo, abbiamo sempre sostenuto che le asseverazioni per gli stati di avanzamento lavori possono essere redatte considerando anche le forniture disponibili a piè d’opera. Chiaramente si tratta di interpretazione, pertanto resta discrezionale valutare di agire più prudenzialmente escludendo le spese in questione e facendo quindi riferimento ai soli lavori effettivamente eseguiti.
In linea di massima gli advisor richiedono altresì che venga fornita una dichiarazione sostitutiva resa dal direttore dei lavori attestante il SAL raggiunto entro il 31/12/2023.
Se entro il 31/12/2023 vengono ultimati i lavori, l’asseveratore deve indicare nel frontespizio dell’asseverazione ENEA la data di conclusione dei lavori. Poiché l’asseverazione può essere presentata anche dopo, a parere di chi scrive anche la fine lavori non è indispensabile entro il 31/12/2023; tuttavia i lavori devono essere stati necessariamente conclusi entro il 31/12/2023 e gli advisor richiedono in proposito che la data di conclusione dei lavori inserita nell’asseverazione ENEA risulti anche nella chiusura della CILAS (o altro procedimento edilizio) depositata allo Sportello unico. Conseguentemente, ove possibile sembra più opportuno e prudente (anche se non indispensabile) dare la fine lavori al Comune entro il 31/12/2023, sempre fermo restando che l’asseverazione può arrivare anche dopo.
Ciò può rappresentare un problema in quanto devono conseguentemente essere ultimati tutti i lavori entro il 31/12/2023, non possono rimanere fuori lavori magari di finitura o altri non rientranti nel 110%, dato che non sembra possibile dare un fine lavori “parziale”. Chiudere il titolo edilizio rende infatti problematica l’esecuzione, come nella maggior parte dei casi avviene, di lavori di finitura o piccoli ritocchi che si rendono necessari ma non comportano di fatto nuove lavorazioni.
Pertanto, può essere a nostro parere sufficiente che il direttore dei lavori trasmetta via PEC entro il 31/12/2023 una dichiarazione sostitutiva al fine di attestare il raggiungimento del SAL o del fine lavori, al committente e all’impresa esecutrice. Nell’ambito di tale dichiarazione si potrebbe inserire l’usuale dicitura tramite la quale la DL chiarisce che potrebbero rendersi necessari ulteriori ritocchi o lavori di piccola finitura che non inficiano comunque l’avvenuta fine lavori.

PRINCIPIO DI CASSA CON SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE - Il principio di allineamento non trova applicazione qualora il contribuente intenda portare in detrazione il bonus nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, in caso di detrazione diretta, trova invece applicazione integrale il “principio di cassa”, in base al quale le spese prendono l’aliquota del momento in cui sono state sostenute, e sono detraibili in base a tale momento (es. spese 2023 nella dichiarazione 2024, spese 2024 nella dichiarazione 2025), a prescindere dalla data di esecuzione dei lavori.
In questo caso non risultano esservi adempimenti obbligatoriamente da eseguire nel 2023, salvo ovviamente la necessità di fatturare e pagare entro il 31/12/2023 per fruire del 110%.
In pratica, per chi fruisce del SB in dichiarazione è possibile anticipare entro fine anno pagamenti anche di lavori non eseguiti, in modo da consentire l’applicazione dell’aliquota di detrazione più favorevole, ovviamente a condizione che poi i lavori siano effettivamente realizzati e conclusi.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL SISMABONUS - Per il Sismabonus, l’art. 3 del DM 58/2017, comma 4 dispone che “4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.
Il successivo comma 5 dispone che “5. L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.
Infine, il comma 4-ter, dispone “Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5 [deposito al SUE e copia al committente], al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2”.
Non vi è pertanto completa chiarezza sui tempi di presentazione delle asseverazioni, dal momento che il comma 4 fa riferimento “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo” mentre il comma 4-ter fa riferimento “al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori”.
A nostro parere, se ne evince la seguente cronologia ottimale:
* alla fine dei lavori strutturali, compilazione modello B-1 e consegna al committente;
* entro i tempi ordinari, relazione a strutture ultimate, con eventuale allegazione e protocollazione di tutte le asseverazioni fatte durante la DL (con computo metrico completo aggiornato se diverso da quello già depositato insieme all’Allegato B);
* a seguire, verifiche in situ e redazione del collaudo statico;
* a seguire, compilazione modello B-2 e consegna al committente;
* deposito collaudo statico con contestuale allegazione e protocollazione del modello B-2;
* ultimazione lavori al SUE.
Resta inteso però rimangono valide tutte le indicazioni sopra rese per gli stati di avanzamento e il fine lavori.

Dalla redazione