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Flash news del
03/08/2018

Illegittimità della previsione dell’obbligo di sopralluogo del concessionario uscente

Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, 26/07/2018, n. 4597, è illegittima la clausola che imponga l’obbligo del sopralluogo al concessionario uscente e, conseguentemente, l’esclusione dalla gara dello stesso per non aver allegato alla domanda di partecipazione l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo.

Posto che l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione, si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara.

Dalla redazione