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21/02/2023

Violazioni della normativa antisismica e ordine di demolizione

La Corte di Cassazione precisa che l’ordine di demolizione in caso di condanna per i reati previsti dalla normativa antisismica è legittimo soltanto in caso di inosservanza delle norme sostanziali (norme tecniche), e non anche quando si tratti di violazioni meramente formali.

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. b), e per quelli di cui agli artt. 93, 94, 95, D.P.R. 380/2001, per aver realizzato, in zona sismica, interventi edilizi (riduzione dello spessore di un muro) in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto presso gli uffici del Genio Civile e senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 94, D.P.R. 380/2001.
La Corte di appello aveva assolto l'imputato dal reato edilizio, escludendo la necessità del permesso di costruire (trattandosi di opere soggette a mera denunzia di inizio attività), ma aveva confermato l’ordine di demolizione ex art. 98, comma 3, D.P.R. 380/2001 per la violazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso avverso tale decisione, adduceva la mancata indicazione da parte della Corte territoriale della norma tecnica che si assumeva essere stata violata.

In proposito C. Cass. pen. 20/01/2023, n. 2342 ha ribadito che, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.P.R. 380/2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (v. C. Cass. pen. 11/02/2014, n. 6371; C. Cass. pen. 10/10/2007, n. 37322).
Occorre, di conseguenza, che sussista perfetta corrispondenza tra il fatto oggetto di contestazione, quello oggetto di condanna e l'ordine di demolizione impartito ai sensi dell'art. 98, comma 3, cit., non essendo sufficiente, in caso di contestazione di (e di condanna per) violazioni meramente formali, l'incidentale accertamento di violazioni anche di natura sostanziale. Sul punto è stato affermato che se tale accertamento non trova formale consacrazione in una contestazione suppletiva, esso non può legittimare l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 98, comma 3, nemmeno se il giudice ritenga che i lavori possano aver minato la stabilità dell'immobile.
Peraltro, anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre l'ordine di demolizione consegue automaticamente alla condanna, dovendo pur sempre il giudice dar conto delle ragioni per le quali non ritenga di impartire le prescrizioni necessarie a rendere l'opera conforme alle norme stesse.

In conclusione, poiché al ricorrente erano state contestate esclusivamente violazioni formali della normativa antisismica, la Corte ha “eliminato l’ordine di demolizione”, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui lo disponeva.

Dalla redazione