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20/07/2022

Abusi edilizi in zona vincolata, sanatoria ed estinzione dei reati

La Corte di Cassazione fornisce un utile riepilogo dei principi giurisprudenziali in tema di sanatoria edilizia per abusi commessi in zona paesaggistica e sull’estinzione dei relativi reati.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la difesa sosteneva l’estinzione per intervenuta sanatoria del reato edilizio consistito nella realizzazione di una casetta di legno e di una strada di accesso alla stessa in assenza del necessario permesso di costruire. In particolare, il Comune aveva subordinato il rilascio della sanatoria alla previa eliminazione delle torrette previste sulla casetta e alla sostituzione del manto stradale in cemento con materiali naturali.

DOPPIA CONFORMITÀ E SANATORIA CONDIZIONATA - In proposito C. Cass. pen. 16/06/2022, n. 23427 ha ricordato che per espressa previsione legislativa (art. 36, D.P.R. 380/2001), rispetto agli interventi realizzati in assenza (o in difformità) del permesso di costruire, il presupposto necessario per il rilascio in sanatoria del titolo edilizio, e conseguentemente per l'estinzione del reato contravvenzionale posto in essere, è la c.d. "doppia conformità" dell'opera ossia la rispondenza dell'intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione dell'opera, quanto al momento della presentazione della domanda.
La ratio di tale precetto si sostanzia nell'esigenza di non rimuovere o demolire, né tanto meno ritenere penalmente rilevanti, opere che si presentano abusive solo formalmente ma non anche sostanzialmente, opere, cioè, costruite sine titulo ma sulla cui integrale conformità agli strumenti urbanistici non v'è dubbio alcuno.
Ciononostante, la Corte ha osservato che nella prassi amministrativa è tutt'altro che infrequente il rilascio da parte dell'autorità comunale di c.d. sanatorie condizionate, ossia sanatorie caratterizzate dal fatto che i loro effetti vengono subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito - che non posseggono - della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della richiesta del titolo in sanatoria.
Tuttavia, la giurisprudenza penale è totalmente uniforme nel ritenere illegittimo, e non estintivo del reato edilizio di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. b), il permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, posto che un tale provvedimento contrasta proprio con il tenore del citato art. 36, D.P.R. 380/2001, il quale si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la conformità agli strumenti urbanistici debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Ai fini del rilascio in sanatoria del permesso di costruire, dunque, la verifica di conformità dell'opera realizzata sine titulo deve riguardare l'opera allo stato in cui si trova e non a quello in cui potrebbe trovarsi ove l'interessato esegua determinati interventi.

SANATORIA PAESAGGISTICA E SANATORIA URBANISTICA - Dal punto di vista paesaggistico, la Corte ha inoltre ricordato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. abusi minori) essa non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi stessi. Riguardo all’eccezione rappresentata dagli “abusi minori” è stato inoltre ricordato che deve trattarsi di lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

I giudici hanno confermato che i lavori citati sono gli unici interventi rispetto ai quali il nostro ordinamento giuridico ammette un'autorizzazione paesaggistica postuma (c.d. condono ambientale), e ciò in quanto si tratta di interventi evidentemente connotati da uno scarso impatto sul territorio.

Poiché nel caso di specie non si trattava di abusi minori, l’intervenuta sanatoria paesaggistica era stata rilasciata fuori dai casi previsti dalla legge e conseguentemente non avrebbe potuto produrre alcun effetto estintivo dei reati paesaggistici, né di quelli edilizi.

In conclusione la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale, essendo la possibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma espressamente esclusa dalla legge - ad eccezione degli interventi minori - tale preclusione, considerato che l'autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 380/2001 e l'eventuale emissione della predetta autorizzazione paesaggistica in spregio a tale esplicito divieto, oltre a non produrre alcun effetto estintivo dei reati, non impedisce neppure l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino.

Dalla redazione