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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 20/12/2021, n. 2155

Integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 1190 del 2021 come rettificata dalla delibera di Giunta regionale n. 1343 del 2021.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Viste le leggi regionali:

- 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

- 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 15, che al comma 2 lett. b) dispone che alla Regione compete “l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale definiti con apposita deliberazione di Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

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Allegato 1 - Specifiche su interventi di interesse sovracomunale

 

Premesse e finalità del presente Allegato

L'art. 15 della L.R. 13 del 2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, al comma 2 lett. b) dispone che alla Regione compete “l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”.

Con D.G.R. n. 1190 del 26 luglio 2021 N1 è stato approvato l'atto di indirizzo per “l'individuazione degli interventi di rilievo sovracomunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.” come rettificato con la D.G.R. n. 1343 del 30 agosto 2021 N2.

Il presente atto regionale risponde alle esigenze, manifestatesi già nei primi mesi di applicazione della DGR sopra richiamata, di fornire utili indicazioni e approfondimenti per l'individuazione degli interventi di interesse sovracomunale.

Nel seguito verranno richiamati alcuni riferimenti generali utili per individuare tali categorie di interventi, in particolare ai punti 2 e 3, che ne individuano i parametri caratterizzanti, e successivamente approfondimenti con riferimento a tre categorie di opere per le quali si è ritenuto necessario fornire apposite specifiche.

 

1. Opere di competenza statale

Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 2008 specifica che “Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.”

Il legislatore statale è intervenuto di recente a colmare la lacuna circa l'individuazione degli organismi statali competenti a valutare la conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dei progetti di lavori pubblici di interesse statale e dei progetti ad essi equiparati N3, con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

In particolare, il nuovo comma 2-ter prevede che per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato “ la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni sia effettuata dalle stazioni appaltanti nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”.

 

2. Opere di competenza sovracomunale

Gli interventi di interesse sovracomunale sono individuati esclusivamente tra quelli che riguardano gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2,comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (secondo la definizione contenuta nella L.R. 13 del 2015 e riportata in premessa), di cui, quindi, costituiscono un sottoinsieme.

Sono dunque esclusi tutti gli interventi su edifici che si configurano in classe d'uso 1 e in classe d'uso 2.

Per la predisposizione degli elenchi contenuti nell'Allegato 1 alla DGR 1190/2021 e s.m.i. sono, dunque, state considerate le costruzioni descritte nella DGR 1661 del 20

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