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Sent.C. Stato 21/04/2009, n. 2402

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1. Appalti LSF - Gara - Offerte - Offerta economicamente più vantaggiosa - Metodo - Offerta abnorme o inattendibile - Esclusione - Discrezionalità
\ 1. Nelle gare d’appalto indette col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in capo alla Stazione appaltante, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o di bando di gara, residua pur sempre un margine di discrezionalità tecnica che, con prudente apprezzamento, può investire le componenti dell’offerta nella loro serietà e congruità in relazione all’oggetto specifico della gara e che consente di disporre l’esclusione di offerte che presentino all’ evidenza aspetti di abnormità ed inattendibilità.

1. Conf. C. Stato VI 12 luglio 2007 n. 3946 [R=WCS12L073946]. 1a. (GARA-OFF.1) - Sull’offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato VI 30 settembre 2008 n. 4699 R (1. Criteri di valutazione delle offerte - Puntualizzazioni - Limiti; 2. Pubblicitià della seduta - Limiti); V 11 luglio 2008 n. 3481 R (Criterio di valutazione delle offerte); V 31 agosto 2007 n 4543 R (Nelle gare d’appalto ss.pp. col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che vengano predeterminati nel bando specifici criteri di valutazione); Csi 28 luglio 2006 n. 465 R (È ammissibile l’offerta migliorativa anche se non è stata prevista nel bando di gara); Csi 26 luglio 2006 n. 403 R (È ammissibile l’offerta migliorativa per le imprese concorrenti presenti ma non per quelle assenti alle operazioni); C. Stato V 29 novembre 2005 n. 6773 R (Criterio del confronto a coppie per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa); II 16 novembre 2005 n. 5546 R (Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Csi 6 settembre 2000 n. 410 R (Il termine “offerta più vantaggiosa” deve interpretarsi come “ribasso percentuale più vantaggioso”, quale offerta più vicina alla media delle offerte ammesse presentata dal concorrente, al quale perciò deve essere aggiudicato l’appalto); C. Stato V 17 maggio 2000 n. 2884 R (Possibilità della valutazione del progetto, preliminare all’ammissione alla gara, per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa); VI 3 marzo 1999 n. 257 R (Nella licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice compete solo la valutazione delle offerte), IV 11 febbraio 1999 n. 149 R [Il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, b), D.Lgs. 91/406 [R=DLG40691]è applicabile per un’opera di cui già esiste il progetto definitivo anche se ad esso le imprese possono proporre varianti non essenziali; si dovrà invece ricorrere all’appalto concorso qualora si richieda alle imprese la presentazione di progetti nuovi con soluzioni tecniche originali]; IV 2 aprile 1997 n. 309 R (Nella gara d’appalto di opera pubblica mediante licitazione privata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima l’esclusione del concorrente che proponga una ideazione dell’opera diversa da quella voluta dall’Amministrazione appaltante); IV 19 novembre 1994 n. 1339 R (Anche nelle gare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è ammessa la presentazione di offerte plurime)

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