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Sent.C. Stato 29/11/2005, n. 6773

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Metodologia del confronto a coppie - Possibilità.
1. In una gara d'appalto ll.pp. indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara non può aggiungere altri criteri a quelli indicati nel bando; sono ammissibili solo «semplici specificazioni o chiarimenti circa il metodo usato nell'attribuzione del punteggio. La commissione pertanto può ricorrere alla metodologia del confronto a coppie in base alla quale si possono mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, in maniera da trarne una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo a un massimo di punti predeterminati procedendo alla compilazione di un'apposita tabella delle preferenze, ove a ciascuna viene attribuito un coefficiente numerico. Siffatta comparazione appare pienamente sostitutiva della motivazione propria dell'esame dei singoli progetti uno ad uno, in quanto l'espressione del punteggio numerico alle singole preferenze riportate sulle schede dà conto del giudizio tecnico dei commissari di gara.

1a. - Sull'offerta economicamente più vantaggiosa ved. Csi 6 settembre 2000 n. 410 R (Il termine «offerta più vantaggiosa» deve interpretarsi come «ribasso percentuale più vantaggioso», quale offerta più vicina alla media delle offerte ammesse presentata dal concorrente, al quale perciò deve essere aggiudicato l'appalto); C. Stato V 17 maggio 2000 n. 2884R (Possibilità della valutazione del progetto, preliminare all'ammissione alla gara, per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa); C. Stato VI 3 marzo 1999 n. 257 R (Nella licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice compete solo la valutazione delle offerte), C. Stato IV 11 febbraio 1999 n. 149 R [Il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, b), D.Lgs. 91/406 è applicabile per un'opera di cui già esiste il progetto definitivo anche se ad esso le imprese possono proporre varianti non essenziali; si dovrà invece ricorrere all'appalto concorso qualora si richieda alle imprese la presentazione di progetti nuovi con soluzioni tecniche originali].

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