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Sent.C. Cass. 17/08/2005, n. 16966

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1. Professionisti - Compenso - Prestazioni «a rischio» di gratuità - Ammissibilità - Condizioni.
1. Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell' «affectio», nella «benevolentia», o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato ricorrere una delle suindicate ipotesi nel caso, concernente la progettazione di uno stabilimento per la macellazione e la lavorazione di carni suine giacché, laddove si fosse verificata la dedotta condizione dell'erogazione del finanziamento da parte di terzi, il professionista avrebbe ricevuto un ulteriore incarico concernente la redazione di un progetto esecutivo e la direzione dei lavori per un «notevole importo», a tale stregua configurandosi pertanto per il medesimo la convenienza ad effettuare la prestazione lavorativa oggetto di causa «a rischio» di gratuità per l'ipotesi del mancato avveramento della condizione.

1. Ved. Cass. 22 settembre 2004 n. 19000; R 28 luglio 2004 n. 14198; [R=W28L0414198] 23 maggio 2001 n. 7003; R 9 gennaio 2001 n. 247; R 28 giugno 2000 n. 8787; R 20 luglio 1999 n. 7741 R 1a. - Sulla ammissibilità della prestazione gratuita del professionista ved. Cass. 30 maggio 2002 n. 7910 R [Non è illecito il contratto tra cliente e professionista (nella specie, rispettivamente, Comune ed ingegnere) nel quale sia stata convenuta l'esclusione o la limitazione del diritto del secondo al compenso per la sua opera professionale]; 23 maggio 2001 n. 7003 R (É consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso e sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione); 28 giugno 2000 n. 8787 R e 3 dicembre 1994 n. 10393 R (Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività per i motivi più vari come l'affectio, la benevolentia, o considerazioni di ordine sociale o di convenienza, per suo personale e indiretto vantaggio, ecc.); 27 ottobre 1994 n. 8878; R 30 dicembre 1993 n. 13008 R (Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua opera per considerazioni di ordine sociale e di convenienza anche per suo personale e indiretto vantaggio); 5 marzo 1987 n. 2318 R (Il patto di gratuità della prestazione professionale è ammissibile e può essere stipulato anche verbalmente); 15 aprile 1970 n. 1060 [R=W15A701060] (Sui motivi che legittimano la prestazione gratuita da parte del professionista).
[Cod. proc. civ. art. 636 (n)]

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