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Sent. C. Cass. 30/12/1993, n. 13008

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1. Professionisti - Onorari - Rinuncia al compenso e gratuità delle prestazioni Ammissibilità - Condizioni.
1. La gratuità delle prestazioni e la rinuncia al compenso non trovano ostacolo nella nullità dei patti in deroga ai minimi di tariffa, allorché siano fondate su specifici presupposti causali e non risultino, quindi, attuate per violare le norme sui minimi di tariffa; di conseguenza, al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per considerazioni di ordine sociale e di convenienza, anche con riguardo ad un suo personale ed indiretto vantaggio.

1. Conf. Cass. 10 maggio 1980 n. 3086[R=W10MA803086], 6 luglio 1976 n. 2507.[R=W6L762507]
C.c. art. 2729

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