FAST FIND : GP6922

Sent.C. Stato 16/09/2004, n. 6029

50116 50116
1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Approvazione atti di gara - Competenza dei dirigenti comunali - Art. 107, c. 3 T.U. 2000 n. 267 - Prevalenza su art. 21, c. 5, L. 94 n. 109.
1. Ai dirigenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è attribuita - oltre alla presidenza delle Commissioni - la responsabilità dei procedimenti delle gare d'appalto degli stessi enti e la stipulazione di contratti e compete pertanto ad essi anche l'approvazione degli atti di gara, per quanto riguarda la loro verifica tecnica e di legittimità; quindi la suddetta norma speciale dell'art. 107 prevale su quella dell'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 la quale vieta che il dirigente dell'ente appaltante che ha presieduto la Commissione giudicatrice possa effettuare l'approvazione degli atti della stessa gara.

1. Ved. commento a questa decisione, nella rivista «Il Consiglio di Stato, n. 9/04, I, 1881, di M.AUDITORE: «La quinta sezione ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 21 legge n. 109 del 1994 alle procedure di gara degli enti locali: le prerogative dirigenziali ex art. 107 T.U. n. 267 del 2000 non possono essere intaccate». Ved. C. Stato 30 giugno 2004 n. 4834 [R=WCS30G0448341]
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21; RT.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) R

Dalla redazione