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Sent. C. Cass. 03/11/2000, n. 14361

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestiva iscrizione nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione lavori) - Prova - Onere dell'appaltatore - Operante se il committente eccepisce decadenza delle riserve - Conseguenze.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniaIi disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal D.P.R. n. 1063 del 1962 ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi.

1a. Sull'obbligo dell'appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande in proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95,A=53]) ved. Cass. 4 agosto 2000 n. 10261R (Obbligo dell'impresa, che intenda contestare la contabilizzazione dei lavori o richiedere compensi a qualsiasi titolo, di iscrivere riserva nel registro di contabilità e poi confermarla nel conto finale nei modi e termini fissati dagli artt. 54 e 64 del Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95,A=54] e dell'art. 26 del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362,A=26]); Cass. 24 marzo 2000 n. 3525R (Obbligo dell'impresa di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità; in assenza di questo, sua e non di inserire riserve in altri documenti contabili - come libretto delle misure o giornale dei lavori - che però non saranno efficaci se non vengano poi ripetute nel registro di contabilità ex artt. 53, 54 e 89 R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD25MA95,A=53]). Ved. anche Le riserve negli appalti pubblici; La firma di atto aggiuntivo per una variante non implica rinunzia a riserve.
(Cod. civ. art. 2697; Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 16, 52, 53, 54[R=RD25MA95,A=16]; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063)[R=DPR106362]

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