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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP4388
Sent. C. Cass. 24/03/2000, n. 3525
Sent. C. Cass. 24/03/2000, n. 3525
Sent. C. Cass. 24/03/2000, n. 3525
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestiva iscrizione nel registro di contabilità - Onere dell'appaltatore - Non sussiste per iscrizione in altri registri in assenza di quello di contabilità. 2. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Riserva dell'appaltatore - Tempestività necessaria - In verbale di ripresa o registro di contabilità (Mdr.).
1. Nell'appalto di opere pubbliche, registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (art. 52 R.D. 350/1895), per cui esso non può identificarsi con il "libretto delle misure", sul quale si annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (art. 42 R.D. 350/1895) né con il "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del cit. R.D., in cui si registrano settimanalmente i progressi dei lavori. In realtà, il registro di contabilità è l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso solo è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l'appaltatore, che, in applicazione di regole di diligenza e buona fede, deve iscrivere immediatamente in esso i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori. Pertanto se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e quindi del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti del contratto; è evidente quindi che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente. In assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse", e in tal caso "le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (art. 89 R.D. 350/1895), una volta che lo stesso sia stato istituito. Solo con l'istituzione del registro sorge il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza.
2. La riserva dell'appaltatore di opera pubblica per oneri conseguenti alla sospensione dei lavori, legittima o illegittima, disposta dall'Amministrazione deve essere formulata quando emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti oneri. Ove tale momento si verifichi quando cessa la sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità subito dopo la revoca della sospensione (M.d.r.).
Sull'obbligo dell'appaltatore di lavori pubblici, di iscrizione delle riserve per tutte le domande di proprio interesse nel registro di contabilità e della loro successiva conferma nel conto finale (a norma degli artt. 53, 54 e 64 del Regolamento ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350)[R=RD25MA95] ved. Cass. 11 febbraio 2000 n. 1515R (Obbligo della tempestiva denuncia dell'appaltatore, mediante iscrizione nel registro di contabilità, di oneri e danni subiti anche per fatti continuativi, e necessità della successiva ma anch'essa tempestiva, quantificazione delle sue richieste); Cass. 1° dicembre 1999 n. 13399R (L'onere della riserva - che sussiste anche al solo insorgere di situazioni dannose - ha il fine di mettere in grado la P.A. di effettuare prontamente le necessarie verifiche e di valutare l'opportunità del mantenimento oppure del recesso dal contratto di appalto).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 40, 42, 52, 53, 54, 89)[R=RD25MA95,A=40] |
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