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Sent.C. Cass. 28/01/1999, n. 774

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1. Infortuni sul lavoro - Indennizzabilità - Occasione di lavoro - Requisito indispensabile Estremi.
1. Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio; ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività.

1a. Sugli infortuni verificatisi «in occasione di lavoro» ved. Cass. 17 dicembre 1998 n. 12652R i.q.f. relativa nota 1a.
(T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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