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Sent.C. Cass. 17/12/1998, n. 12652

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1. Infortuni sul lavoro Occasione di lavoro Presupposti Connessione anche indiretta con l'attività lavorativa.
1. Ai sensi del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che dipenda da fatti o situazioni proprie ed ineludibili del lavoratore (salvo il limite in quest'ultimo caso del cosiddetto rischio elettivo) e pertanto qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. (In base al suddetto principio la Corte suprema ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro e ricollegabile in ultima analisi, a culpa lata imprenditoriale l'infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un'anomala fuoriuscita di acqua dal termosifone rotto ivi istallato).

1a. (INF.2) - Riguardo a questioni su infortuni verificatisi «in occasione di lavoro» la Corte suprema ha due opposti orientamenti: secondo alcune sentenze, la copertura assicurativa del lavoratore infortunatosi sul luogo del lavoro - ai sensi dell'art 2 del T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124R - è ammessa solo se l'evento dannoso dipende da fonte di rischio specifica, mentre secondo altre sentenze è sufficiente che la fonte di rischio sia inerente alla prestazione dovuta dal lavoratore. Ved. Cass 13 maggio 1998 n. 4841R (Ma l'occasione di lavoro non è configurabile per ogni attività, sia pure in senso lato ricollegabile a quella lavorativa, svolta nei luoghi di provenienza o di destinazione del lavoratore, e specificamente nella sua abitazione; nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che dopo l'uso, necessario, del suo ciclomotore per tornare dal lavoro era scivolato mentre, per riporre il veicolo, percorreva la rampa di discesa al garage, pericolosa per le cattive condizioni atmosferiche); Cass. 7 maggio 1998 n. 4646R (È indennizzabile l'infortunio verificatosi in situazione di rischio specifico improprio; nella specie un lavoratore, dopo essere giunto al cantiere, era tornato a casa per prendere un attrezzo di proprietà aziendale, che era necessario per la lavorazione in programma e che tuttavia egli aveva dimenticato di portare, e si era infortunato scendendo in tali circostanze le scale della sua abitazione); Cass. 5 settembre 1997 n. 8538R; Cass. 1° settembre 1997 n. 8269R (L'infortunio è indennizzabile in una situazione di rischio non generico ma specifico e che non sia elettivo, derivante cioè da una scelta arbitraria del lavoratore; nella specie era stata esclusa l'indennizzabilità del lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso ed interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni); Cass. 23 agosto 1997 n. 7918R (Esclude anch'essa il «rischio elettivo»; nella specie la Cassazione ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso alla operaia che, al termine del suo lavoro, indossando il cappotto, urtava accidentalmente contro la stufetta sita nei locali della portineria, cadendo e provocandosi lesioni).
(D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, artt. 2 e 14)

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