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Sent. C. Cass. 07/12/1994, n. 10500

45417 45417
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Illegittimità - Valutazione generale e astratta del Legislatore - Assenza di pregiudizio in concreto - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Luci e vedute - Distanze ex art. 907 C.c. - Divieto di fabbricare - Ambito di operatività - Costruzioni anche non in muratura - Vi rientrano - Condizioni. 3. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Esercizio di servitù - Aggravamento - Divieto ex art. 1067 C.c. - Autorizzazione a costruire tettoia a distanza inferiore a quella legale - Sostituzione con scala esterna - Configurabilità dell'aggravamento.
1. L'obbligo di rispettare le distanze legali tra le costruzioni prescinde dalla dimostrazione, da parte del titolare del diritto dominicale leso, della sussistenza di un concreto pregiudizio della sua posizione giuridica, in quanto il Legislatore (in relazione anche ad esigenze di sicurezza ed igiene) ha compiuto un'astratta e generale valutazione dell'illegittimità della violazione delle distanze stesse; né può porsi un problema di interesse ad agire, questo essendo connaturato alla prospettazione , da parte del soggetto legittimato, di una lesione o sottoposizione a pericolo o discussione di un diritto. 2. In relazione alla ratio dell'art. 907 C.c., ravvisabile nell'esigenza di assicurare pienamente, al proprietario di un edificio che goda di una veduta, la inspectio e la prospectio che connotano il relativo diritto, la nozione di fabbricare, ai fini del divieto previsto dalla disposizione citata, comprende l'edificazione non solo di costruzioni in muratura, ma anche di ogni opera in qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, purché dotata di stabilità e consistenza, tale cioè da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta. 3. La maggiore gravosità del peso imposto sul fondo servente, che integra, ai sensi dell'art. 1607 C.c., l'ipotesi di aggravamento vietato della servitù, può configurarsi quando una tettoia, di cui sia stata autorizzata la costruzione a distanza inferiore a quella legale, viene sostituita da una scala interna, in considerazione del passaggio di persone che sia destinato a verificarsi sulla scala e delle relative occasioni di inspectio sul fondo servente.

1. Conf. Cass. 24 ottobre 1989 n. 4322[R=W24O894322]. 2. Conf. Cass. 9 giugno 1992 n. 7067R. 3. Sull'esercizio della servitù di veduta, ved. Cass. 12 novembre 1965 n. 2355[R=W12N652355]. 1a. e 3a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
C.c. artt. 871, 872 e 873 C.c. art. 907 C.c. art. 1607

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