FAST FIND : GP721

Sent. C. Cass. 25/11/1993, n. 11664

43915 43915
1. Professionisti - Arbitri - Compenso - Determinazione - Procedimento - Rispetto del contraddittorio - Compito del Presidente del Tribunale - Normativa sul procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore - Inapplicabilità. 2. Professionisti - Arbitri - Compenso - Diritto soggettivo di ogni singolo componente il collegio - Configurabilità - Condotta degli altri arbitri e richiesta globalmente formulata nel lodo - Irrilevanza - Fattispecie.
1. Nella procedura di determinazione del compenso spettante agli arbitri, di cui all'art. 814, 2° c. C.p.c., il riferimento alle tariffe professionali è ammissibile solo per desumere elementi utili ad un'equa ed esatta quantificazione del compenso, senza che le stesse trovino applicazione per il loro valore normativo, con la conseguenza che, al fine dell'instaurazione di un regolare contraddittorio nella descritta procedura, non sono applicabili le disposizioni sul procedimento speciale di liquidazione degli onorari di avvocato e di procuratore (art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794); tuttavia, in assenza di un'apposita disciplina della procedura di cui all'art. 814 cit., il Presidente del Tribunale è tenuto a controllare che sia stata offerta alle controparti l'effettiva possibilità di contraddire. 2. In tema di determinazione del compenso spettante agli arbitri, ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al conseguimento del compenso per l'opera prestata, con la conseguenza che la procedura di cui all'art. 814 2° c. C.p.c. può essere attivata da ciascun (e anche da un solo) componente del collegio arbitrale e non può essere condizionata dalla condotta degli altri arbitri, né dalla globalità delle valutazioni e delle richieste a tal fine effettuate dal collegio nella parte del lodo relativa alle spese e non accettata dalle parti. (In forza di tale principio, la Corte suprema ha rigettato la censura del ricorrente, secondo cui il Presidente del tribunale avrebbe dovuto determinare il compenso globalmente a favore del collegio arbitrale, ed ha ritenuto estranee all'ipotesi le disposizioni della tariffa forense in tema di incarico conferito collegialmente ad una pluralità di difensori).

1. e 2. Ved. Cass. 20 novembre 1993 n. 11489 Re relativa nota.
C.p.c. art. 814 ; L. 13 giugno 1942 n. 7941[R=L794142]

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino