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Sent.C. Cass. 20/11/1993, n. 11489

43914 43914
1. Professionisti - Arbitri - Compenso - Liquidazione - Procedimento ex art. 814 C.p.c. - Applicabilità a solo arbitrato rituale - Arbitrato irrituale e perizia contrattuale - Esclusione.
1. La norma di cui all'art. 814, 2° c., C.p.c., che prevede una speciale procedura di liquidazione delle spese e degli onorari arbitrali, è applicabile esclusivamente all'arbitrato rituale e non è estensibile alle diverse fattispecie dell'arbitrato irrituale e della perizia contrattuale che restano regolate, anche in ordine alla competenza, dalle norme ordinarie del Codice di rito, ancorché l'arbitro od il perito siano stati designati dal Presidente del Tribunale.

1. Conf. Cass. 10 luglio 1993 n. 7064 [R=W10L937064], S. U. 3 luglio 1989 n. 3189,[R=W3L893189] 3 maggio 1984 n. 2690, [R=W3MA842690]13 luglio 1983 n. 4757[R=W13L834757]. Ved. Cass. 5 marzo 1991 n. 2318 R e Cass. 5 marzo 1991 n. 2318R (In generale, sui criteri a cui ricorre il Presidente del Tribunale per determinare il compenso degli arbitri).
C.p.c. artt; 810 e 814 ; L. 9 febbraio 1983 n. 28 [R=L2883]

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