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Deliberaz. G.P. Trento 30/12/2015, n. 2494

Art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. Provvedimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta provinciale di data 27.12.2012 n. 2852 e s.m.i., in merito al corso di formazione professionale ed al rilascio dell'attestato di qualificazione professionale di "Tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 13/12/2019, n. 2030
- Deliberaz. G.P. 05/05/2017, n. 690
- Delib. G.P. 02/11/2016, n. 1903
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA PROVINCIALE


Omissis


Il Relatore comunica:

con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm., vengono disciplinati, fra gli altri, i sistemi di qualificazione degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

L’art. 15, modificato ed integrato dapprima con decreto legge n. 63 di data 04 giugno 2013 e poi con legge di conversione n. 90 di data 03 agosto 2013 , prevede, al comma 1, che la qualificazione professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 .

Il comma 2 dell’art. 15 dispone che entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e le province autonome possono altresì riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

Al fine di dare una prima attuazione alle sopraccitate disposizioni normative la Giunta provinciale con provvedimento di data 27.12.2012 n. 2852 e ss.mm. ha approvato sia le modalità di riconoscimento degli enti formatori per lo svolgimento delle attività formative per tecnici installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, sia lo “standard formativo” per tale figura professionale. Ha rinviato nel contempo a successivo provvedimento la definizione delle modalità gestionali delle attività formative realizzate dai soggetti formatori riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento, i requisiti per l’accesso, i criteri generali per l’organizzazione dei corsi di formazione, i successivi aggiornamenti, gli esami, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

Il suddetto decreto, nella veste originale, ha creato sin dall’inizio problemi interpretativi di non poco conto, generando un approfondito dibattito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha portato alla stesura del documento prot. n. 13/008/CR10b/C9 di data 24.01.2013. In tale Accordo sono state tracciate le linee guida per l’attivazione dei corsi di formazione per l’ottenimento della qualificazione ed il rilascio finale del relativo titolo.

Successivamente, a seguito delle diverse manifestazioni di dissenso alla norma in parola promosse da varie associazioni di categoria, norma che precludeva la qualificazione ad una consistente fetta di operatori del settore, sono intervenute le modifiche di legge che hanno adeguato il testo come sopra riportato. Tali modifiche tuttavia non hanno esaudito le richieste avanzate e soprattutto non sono state ancora esaustive sui requisiti. Si è dunque generato un ulteriore dibattito che, a seguito di due pronunciamenti da parte del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, con nota di data 22.01.2014 prot. n. 1465 del Dipartimento per l’energia e con nota di data 06.02.2014 prot. n. 20773 del Dipartimento per le imprese e l’internazionalizzazione, ha portato all’approvazione di un nuovo documento da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. n. 14/078/CR08bis/C9 di data 12 giugno 2014, in sostituzione del precedente.

Nel frattempo la Provincia ha app

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Allegato A - Requisiti per l’accesso, criteri generali per l’organizzazione dei corsi e dell'esame e criteri per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della qualificazione di “Tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm. emanato in attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo

1. Introduzione

Per esercitare l’attività d’installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili quali:

- caldaie, caminetti e generatori di calore a biomassa;

- sistemi solari termici;

- sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici;

- sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore;

ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm., è necessario possedere un’apposita qualificazione professionale.

Pertanto i soggetti, di cui al successivo punto 2 che già non dispongono dei requisiti, per ottenere la qualificazione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili dovranno frequentare un apposito corso formativo, come meglio dettagliato in seguito, e superare il relativo esame.


2. Requisiti per l’ammissione al corso

Al percorso formativo accede l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico dell’impresa che intenda eseguire installazioni di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e sia abilitato, ai sensi del DM 37/2008, art. 4 comma 1 lett. c), oppure la persona che, pur non essendo ancora imprenditore, possa dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del DM 37/2008. N2

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, possono presentare la sola traduzione asseverata, qualora l’Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Per gli stranieri è indispensabile inoltre una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un apposito test di ingresso, conservato agli atti dell’ente formatore riconosciuto.


3. Articolazione del corso di formazione

Il corso è articolato in due fasi metodologiche: la prima teorica, erogabile anche in modalità FAD (Formazione a distanza) e la seconda teorico-pratica da svolgere presso strutture che rispettino gli standard di erogazione di cui all’Allegato A della delibera n. 2852 di data 27.12.12 , gestite da soggetti fornitori di formazione riconosciuti.

Data la diversa tipologia di impianti previsti (impianti a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici e solari termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore) sono individuati quattro percorsi formativi specifici a valle di un Modulo unico propedeutico.

Il Modulo unico comune e propedeutico ha la funzione di coprire le aree comuni d’interesse per i quattro percorsi formativi specifici e riguarda l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

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Allegato B - Standard formativo della figura professionale di tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

Parte di provvedimento informato grafico

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Allegato C - Attestato di qualificazione di tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

Parte di provvedimento informato grafico

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Allegato 1 - Modalità gestionali delle attività formative denominate “Specifiche leggi” realizzate da enti formatori riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento

1. Premessa

Con il presente documento la Provincia Autonoma di Trento definisce le modalità gestionali di tutte le attività formative gestite da tutti i soggetti riconosciuti nell’ambito della formazione delle specifiche leggi in conformità alle procedure di riconoscimento di cui alle vigenti disposizioni provinciali.

Le presenti disposizioni devono garantire ai destinatari degli interventi la legittimità, la trasparenza e l’imparzialità, nonché la pubblicità delle operazioni concernenti le attività formative riconosciute.


2. Individuazione dei partecipanti e verifica dei requisiti per l’ammissione

L’ente formatore riconosciuto è responsabile della verifica dei requisiti posseduti dai partecipanti, sulla base delle vigenti disposizioni normative ed amministrative che hanno dato titolo all’iscrizione alle attività formative; pertanto l’ente formatore riconosciuto verifica la completezza della documentazione a corredo della stessa tramite idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di iscrizione, secondo le modalità del controllo approvate dalla giunta provinciale.

Le domande di iscrizione devono essere protocollate.


3. Pubblicizzazione delle attività formative

L’eventuale pubblicizzazione delle attività formative riconosciute sulla base dell’atto di riconoscimento deve fornire, in base ai principi di correttezza, regolarità e veridicità della comunicazione, informazioni corrette e veritiere circa i contenuti e le finalità, i requisiti necessari per l’iscrizione delle attività formative che verranno realizzate.

Deve essere inoltre effettuata in forme e con mezzi idonei a raggiungere tutti i potenziali utenti dell’attività programmata, al fine di garantire agli stessi pari opportunità di accesso.

I messaggi diffusi in forma scritta devono recare i seguenti elementi:

- "Provincia Autonoma di Trento" (con relativo stemma) - accanto alla denominazione ed eventualmente al logo dell'ente formatore riconosciuto;

- denominazione attività / tipologia formativa;

- destinatari e requisiti di accesso;

- competenze professionali offerte;

- articolazione e contenuti delle attività formative;

- modalità e termine ultimo per segnalazione disponibilità in merito all’iscrizione alle attività formative;

- modalità di selezione e

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