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15/02/2024

La compravendita immobiliare simulata

Quali tutele nei confronti dei creditori in presenza di un contratto di compravendita simulato? Analisi e risposta a cura dell’Avv. Maurizio Tarantino.

Il contratto simulato permette alle parti di porre in essere un complesso quadro negoziale in cui vi è una divergenza tra quanto le parti desiderano appaia verso l’esterno e quanto invece vogliono che venga in concreto prodotto tra loro. La simulazione fa sì che l’apparenza prevalga sulla realtà. L’ordinamento non può tollerare tale distorsione e sanziona il contratto simulato disciplinandone gli effetti e imponendo un regime probatorio stringente.
Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.

LA SIMULAZIONE FRA LE PARTI - La simulazione è l’istituto mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto, o in genere un negozio giuridico, con l’accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti (ex art. 1414 del Codice civile).
La simulazione assoluta ricorre quando le parti concludono un contratto, ma dichiarano di non volerne alcun effetto. Si parla, invece, di simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello che vogliono realmente per cui si hanno due contratti:
- il contratto simulato, che è quello destinato solo ad apparire all’esterno, e
- il contratto dissimulato, che è quello realmente voluto dalle parti.
Ebbene, la norma ex art. 1414 del Codice civile afferma l’inefficacia del contratto simulato e l’efficacia di quello dissimulato. Quest’ultimo, tuttavia, deve avere i requisiti di sostanza e forma richiesti dalla legge per tutti i contratti.
I motivi per cui le parti possono simulare una realtà diversa possono essere i più disparati: far apparire come altrui un bene che si vuole sottrarre ad azioni esecutive; motivi fiscali; stipulare una finta vendita per dissimulare una donazione onde evitare l’azione di riduzione.

LA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI - L’art. 1415 del Codice civile stabilisce che la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi sono tutti coloro che non hanno preso parte al contratto simulato e che vantano dei diritti su ciò che ne forma l’oggetto. Possono far parte di una successione ereditaria ed essere pertanto titolari di un diritto mortis causa, oppure vantare dei diritti inter vivos.
Sebbene facenti parte dei terzi in quanto non partecipanti al negozio simulato, i creditori sono considerati come creditori del simulato alienante. Possono esercitare il loro diritto di credito nei confronti degli aventi causa del simulato acquirente in due casi:
- se questi erano in mala fede;
- quando la domanda giudiziale di simulazione è stata trascritta prima che gli stessi abbiano trascritto i propri acquisti.
In tema, secondo i giudici, nella compravendita il pagamento del prezzo, anche se asseverato dall’atto pubblico, non esclude la sussistenza della simulazione, costituendo, al contrario, qualora il prezzo pattuito sia di gran lunga inferiore al valore del cespite alienato, prova diretta di un accordo in frode ai creditori. Difatti, l’art. 1415 del Codice civile è norma imperativa posta nell’interesse di terzi creditori, allorché sia manifesta lo loro buona fede e la simulazione rechi ai loro diritti un pregiudizio che può essere provato anche contro l’atto pubblico di vendita.
È ammissibile la prova senza limiti ai sensi dell’art. 1417 del Codice civile qualora la domanda, diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato, sia proposta da terzi gravissimamente pregiudicati (C. Cass. civ. 18/04/2007, n. 9239). L’art. 1417 del Codice civile ammette la prova per testimoni con riguardo alla simulazione soltanto nel caso la domanda sia proposta dai creditori o da terzi, ovvero dalle parti ma esclusivamente se sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (App. Milano 02/04/2015, n. 1484).

AZIONE DI SIMULAZIONE INTRODOTTA DAL CREDITORE - L’azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l’avente causa di quest’ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell’art. 2645-ter del Codice civile sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l’atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l’efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo (C. Cass. civ. 08/06/2023, n. 16313: nel caso di specie gli attori agivano per vedere ristabilita la verità dell’inesistenza del negozio rispetto alla sua apparente esistenza intesa come compravendita asseritamente simulata tra genitori e figlia).
Il creditore della parte venditrice di un contratto di compravendita immobiliare può invocare elementi presuntivi a sostegno della dichiarazione di simulazione ex art. 1414 del Codice civile, nel qual caso sorge in capo all’acquirente l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo (Trib. Genova 05/12/2019, n. 2549).
Inoltre, come sottolineato dai giudici, la dichiarazione relativa all’avvenuto versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, oltre a non essere probante della sua veridicità, non può rivestire valore vincolante nei confronti del creditore, che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (C. Cass. civ. 29/08/2023, n. 25400).
In ossequio all’art. 1417 del Codice civile, la prova della simulazione può essere fornita con ogni mezzo se la domanda è proposta da creditori o da terzi e può ritenersi integrata anche sulla base di presunzioni (Trib. Marsala 08/05/2018, n. 462).

LA DIVERSA AZIONE REVOCATORIA DEL CREDITORE - Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato. Pertanto, la sussistenza del presupposto dell’“eventus damni” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 del Codice civile in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.
Premesso ciò, in tema di dell’azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell’art. 2901 del Codice civile, i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo, indipendentemente da un’apposita domanda volta a far dichiarare l’inefficacia del contratto preliminare (C. Cass. civ. 12/06/2018, n. 15215).
A fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, come accade a fronte del denaro, derivante dalla compravendita (C. Cass. civ. 05/03/2019, n. 6384).

SOLUZIONE AL QUESITO
I creditori conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato, potendo agire per fare accertare la simulazione dell’atto che pregiudichi i loro diritti. L’onere di provare la simulazione, stante gli artt. 1417 e 2697 del Codice civile, incombe su chi l’allega.
In tal contesto, il Legislatore prevede un regime probatorio più favorevole per i terzi rispetto alle parti contraenti, ciò si giustifica con il fatto che i terzi e i creditori non sono in grado di procurarsi una prova scritta della simulazione. Pertanto, allorché la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta:
- non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi. Ne deriva l’ammissibilità anche della prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (Trib. Napoli 21/05/2013, n. 6594);
- il giudice deve ricostruire i fatti escludendo quelli incerti circoscrivendo così il materiale probatorio utilizzabile; successivamente, deve valutare gli indizi raccolti in maniera congiunta per accertare se siano concordanti tra loro e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24696);
- l’azione di simulazione è imprescrittibile avendo natura di accertamento (Trib. Padova 25/09/2014, n. 2902).
L’uso del negozio simulato è frequente nelle ipotesi di sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori, ma il regime delle prove rende difficile far valere la simulazione. Per questo, nella prassi, l’azione di simulazione è spesso accompagnata dalla più agile ed efficace azione revocatoria. Il creditore pertanto deve scegliere se proporre azione di simulazione dell’atto ovvero la revocatoria del medesimo, ben consapevole che si tratta di azioni affatto diverse e da cui conseguono effetti significativamente diversi.
Difatti, come sottolineato dai giudici (App. Lecce 27/01/2020, n. 89):
- per effetto della simulazione, il contratto non produce alcun effetto tra le parti, è nullo, nel senso che conserva efficacia la situazione realmente voluta e non quella apparente determinatasi a seguito del formale perfezionamento del contratto. In conseguenza di un contratto simulato di compravendita non si realizza alcun trasferimento della proprietà del bene compravenduto che rimane nel patrimonio del venditore;
- al contrario, gli atti di disposizione del patrimonio nei cui confronti si agisce con l’azione revocatoria ex art. 2901 del Codice civile conservano la loro piena efficacia tra le parti e l’atto dispositivo, in presenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma, è privo di efficacia nei confronti del creditore, il quale sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti - che sono effettivi titolari del diritto - le azioni esecutive o conservative per il pieno soddisfacimento, o a garanzia del proprio credito.

 

Dalla redazione