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12/01/2024

Appalti pubblici: esclusione dell'offerta difforme dalle prescrizioni del capitolato

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la difformità tra l’offerta e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta telematica per l'acquisizione di sistemi diagnostici e test necessari all'attuazione di un programma di screening da destinare alle strutture sanitarie di una regione, l'istante aveva contestato la sua esclusione dalla gara, disposta dalla stazione appaltante perché l'offerta presentata non ottemperava alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto.
L'istante, in particolare, affermava che non ricorrerevano i presupposti affinché potesse parlarsi di violazione di un requisito previsto a pena di esclusione, stante il silenzio della lex specialis che non lo qualificava come tale e in virtù della estrema peculiarità della specifica tecnica mancante che sarebbe stata priva di qualsiasi valenza dimostrativa delle caratteristiche intrinseche del prodotto oggetto della fornitura.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 19/12/2023, n. 590, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’ordinamento riconosce alla stazione appaltante la discrezionalità nella definizione delle condizioni di gara, affinché sia possibile selezionare il contraente che con la propria offerta meglio risponde alle esigenze che l’amministrazione stessa persegue attraverso l’aggiudicazione del contratto; tale discrezionalità, come noto, non è sindacabile nel merito, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara;
- le difformità dell'offerta tecnica rivelatrici della inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (tra le altre, si veda Sent. C. Stato 04/08/2022, n. 6840);
- con riferimento alle specifiche tecniche, ai sensi dell’art. 79 del D. Leg.vo 36/2023 e dell’ivi richiamato Allegato II.5, è previsto che le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente. Nel caso di specie, non risultava che l’operatore economico avesse fornito alcun riscontro in tal senso nella propria offerta.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto corretta l’esclusione dell’istante dalla procedura di gara in oggetto, risultando l’offerta tecnica presentata non sufficientemente dotata di un complesso di caratteristiche definite indispensabili nella lex specialis.
In via generale, l'ANAC ha ribadito che la difformità tra l’offerta e le prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste.

Dalla redazione