Comma abrogato dal D.Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il comma 2 dell’articolo 18 così recitava: “2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

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