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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita la competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando comunque i seguenti parametri:
a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;
b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese ammesse;
c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.
3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale, entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.
4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. É consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio precedente.”
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