Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 100 così recitava: “Art. 100 - (Iniziative agevolate) - 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata mantenga la propria destinazione d'uso per un periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.”

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