Articolo abrogato dalla L.R. 10/08/2012, n. 28, così recitava:

“Art. 127 - (Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo) — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso l'ente competente del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto. L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.”

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