La Delib. G.R. 31/03/2015, n. 419 dispone che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo, saranno abrogati, salvo la vigenza per i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, gli articoli 25, 26, 27, della legge regionale n. 33/2002, nonché gli allegati F, G ed R, citati nei suddetti articoli, nonché gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e gli allegati H ed I della previgente normativa regionale.

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