Articolo abrogato dalla Delib. G.R. del 27/05/2014, n. 807, a partire dal 13 giugno 2014, limitatamente alle strutture ricettive alberghiere. L’articolo 33 così recitava: “Art. 33 - (Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere) - 1. Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" salvo quanto previsto al comma 2.

2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:

a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;

b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;

c) abrogata

d) un dipendente della provincia competente per territorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.

5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.

6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all'allegato Q, è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.”

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