Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 10 così recitava: “Art. 10 - Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici - 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.

2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto ministeriale 10 settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, che sono trasmesse al comune competente ai sensi del comma 1.

3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di modulistica.”

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