Articolo abrogato dalla L.R. del 28/06/2013 n. 13. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8 - Consiglio di amministrazione delle ATER. - 1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è composto da:

a) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale;

b) un componente nominato dall'Amministrazione provinciale;

c) un componente nominato dal Comune capoluogo;

d) un componente designato dall'ANCI regionale.

2. I Consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o designazione di almeno tre componenti.

4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.”

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