Articolo modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 02/04/2014, n. 11 e, successivamente, abrogato dall’art. 45, comma 1, della L.R. 29/12/2017, n. 45, così recitava:

“Art. 8 - Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari

1. È istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche convenzioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;

b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;

c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;

d) indicazione nell’autorizzazione all’esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l’opera è stata realizzata con il contributo regionale;

e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di previsione 2011.

7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono abrogati "; fermo restando che per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i quali è stato assunto l'impegno contabile nella legge regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già approvati".”

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