Articolo abrogato dalla L.R. 03/11/2017, n. 39.

L’articolo 56 così recitava:

Art. 56 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale" e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, già modificato dall'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e della legge regionale 12 novembre 1996, n. 34 le parole "entro e non oltre il 31 dicembre 1996" sono sostituite con le parole "entro e non oltre il 30 giugno 1997".”

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