Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 29 - (Zone di tipo residenziale).

Il Piano Regolatore Generale individua le zone territoriali omogenee residenziali, come definite all'art. 24, e fissa gli obiettivi della pianificazione da perseguire in ciascuna zona e le modalità di attuazione degli interventi in esse previsti.

Il Piano Regolatore Generale perimetra le zone ove l'intervento è ammesso solo dopo l'approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, potendo comprendere in queste in tutto o in parte le zone di cui ai punti seguenti.

Per le zone territoriali omogenee di tipo A, B e C1 il piano delimita:

1) le zone e le aree da mantenere allo stato di fatto, ove sono ammessi gli interventi compatibili con il grado di protezione previsto per la zone, compresi quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le definizioni di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

2) le zone ove è possibile l'uso di lotti liberi residui e l'ampliamento degli edifici esistenti secondo limiti di edificabilità prefissati;

3) le zone da destinare a verde pubblico, le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici e ad attrezzature generali;

4) le zone in condizione di degrado di cui al primo comma dell'art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457, da sottoporre a Piano di Recupero.

Per tali zone gli obiettivi della pianificazione, in armonia con il D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere volti:

1) al restauro e al risanamento conservativo degli edifici esistenti;

2) alla riutilizzazione del patrimonio edilizio;

3) al completamento delle zone parzialmente utilizzate;

4) al completamento delle opere di urbanizzazione.

Va determinata inoltre una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere superata solo qualora siano soddisfatti i limiti e rapporti di dimensionamento disposti dalla legge in relazione agli abitanti esistenti e previsti per la stessa zona.

Per le zone territoriali omogenee di tipo A valgono le norme dell'art. 28.

Per le zone territoriali omogenee di tipo B e C1 il Piano Regolatore Generale:

1) individua le aree da destinare a verde pubblico e le aree ed edifici da destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;

2) prevede le quantità di parcheggio aperto al pubblico per ogni nuova costruzione non inferiore a mq. 5,0 per abitante, di cui una parte riservata a veicoli senza motore;

3) fissa, anche per gli interventi di ristrutturazione, la dotazione minima di parcheggio privato di cui all'art 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

Il piano Regolatore Generale stabilisce il dimensionamento delle zone territoriali omogenee di tipo C2 detraendo dal fabbisogno complessivo di edilizia residenziale la quota da soddisfare con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e con le nuove costruzioni previste nelle zone edificate di tipo B e C1.

Per le zone territoriali omogenee di tipo C2, in cui l'intervento edilizio deve essere preceduto dalla approvazione di un piano urbanistico attuativo, vengono fissati con le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale i criteri della progettazione, obbligando al rispetto del tessuto viario ed edilizio dell'ambiente circostante, ponendo limiti di altezza e di distanza tra edifici, individuando la tipologia, la destinazione d'uso, la sagoma degli edifici previsti, i tipi di materiali ammissibili, nonché il tipo di sistemazione degli spazi pubblici."

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