Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 22 - (Criteri di dimensionamento e capacità insediativa residenziale teorica).

Nella formazione, modificazione o revisione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, devono essere assicurati ai sensi del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto non modificato dalla presente legge:

1) una dotazione minima di superfici pubbliche riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone territoriali omogenee in rapporto agli abitanti insediati e insediabili;

2) limiti minimi e massimi di densità edilizia territoriale e distanze minime tra costruzione, dalle strade o dai manufatti pubblici o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogenee, nonché limiti di altezza degli edifici.

Il dimensionamento del Piano Regolatore Generale è fatto sulla base della capacità insediativa residenziale teorica, che risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale previste nel piano stesso.

Per il calcolo della capacità teorica delle zone residenziali esistenti che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto e al netto dei lotti inedificati si assume come numero dei residenti insediati il valore maggiore tra quello pari al 75% dei vani abitabili esistenti e il numero dei residenti insediati al momento dell'adozione del piano, purché non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'aumento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti, di cui alla lett. d) dell'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, si assume come capacità teorica il valore ottenuto attribuendo a ogni abitante da insediare 150 mc. di volume edificabile. Per le aree con destinazione d'uso residenziale - turistico, il valore di cui al comma precedente può essere diminuito fino a un minimo di mc. 60 per abitante.

Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti è pari al prodotto delle superfici delle singole zone territoriali per il rispettivo indice di edificabilità territoriale.

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento può stabilire, in ragione delle specifiche caratteristiche, indici di capacità insediativa residenziale teorica e di densità territoriale e fondiaria, limiti e rapporti di dimensionamento per gli insediamenti, quantità di superfici per opere e servizi pubblici o di interesse pubblico, in misura diversa da quelli previsti nel presente titolo."

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