Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 19 - (Contenuti del Programma Pluriennale di Attuazione).

Il Programma Pluriennale di Attuazione del Piano Regolatore Generale o, in via transitoria, del Programma di Fabbricazione riguarda le parti del territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

Esso deve indicare:

1) il perimetro delle zone territoriali omogenee o la porzione delle stesse di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione, con esclusione delle aree già edificate nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, non assoggettate a un piano urbanistico attuativo ai sensi del successivo punto 4);

2) il perimetro e la specifica destinazione delle aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, di cui si prevede la realizzazione totale o per le percentuali prescritte all'interno delle singole zone territoriali omogenee;

3) per i Comuni obbligati alla formazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare e per quelli che lo abbiano adottato, il perimetro delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui si prevede la realizzazione, rispettando, per i Comuni obbligati, la proporzione tra l'estensione di tali aree e quelle riservate all'attività edilizia privata ai sensi dell'art 2 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel computo della superficie possono essere incluse anche le aree di proprietà comunale con destinazione d'uso residenziale nello strumento urbanistico, di cui sia prevista l'utilizzazione ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

4) le aree nelle quali il rilascio della concessione a edificare è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e/o alla costituzione di un Consorzio di Comparto o di Piano di Recupero o di Piano di Lottizzazione;

5) il periodo di validità del Programma Pluriennale di attuazione;

6) i termini entro cui dovranno essere approvati gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;

7) i termini entro cui dovranno essere costituiti gli eventuali Consorzi e presentati o l'istanza di concessione per il Comparto o il progetto per i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. La data ultima dovrà comunque essere fissata entro il primo anno di efficacia del Programma Pluriennale di Attuazione;

8) i termini entro i quali dovrà essere presentata l'istanza di concessione per le aree comprese nel programma relativamente agli interventi singoli;

9) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione generale, per l'espropriazione delle aree e per la progettazione dei Piani Particolareggiati;

10) il quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione delle opere previste nel Programma Pluriennale, indicando altresì i tempi entro cui si prevede la realizzazione dei singoli stralci funzionali e relative quote di spesa annuali da inserire nei bilanci comunali, suddivise per singole categorie di opere di urbanizzazione.

Il Programma Pluriennale di Attuazione potrà inoltre indicare le direttive per il coordinamento e la razionale sistemazione urbanistica delle aree di cui al precedente punto 4) nonché le risorse necessarie per adeguare la dotazione dei servizi e degli spazi pubblici a quanto previsto dal successivo titolo III."

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