Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 35 - (Misure di salvaguardia del Piano territoriale Regionale di Coordinamento).

Dall'adozione del Piano territoriale Regionale di Coordinamento o di sue eventuali varianti e fino alla entrata in vigore della legge con cui viene approvato o variato e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui al punto 5) dell'art. 5, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che risultino in contrasto.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso entro quindici giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale sentito il parere del Sindaco e della Commissione Tecnica Regionale, decide in proposito.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale, può disporre, con provvedimento motivato da notificare al Sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano territoriale Regionale di Coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione."

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