Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

"Art. 16 - Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

2. In particolare, sono abrogate:

a) il secondo e terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8;

b) il secondo e terzo comma dell'articolo 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35:

c) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;

d) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58;

e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, dalla legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 e l'articolo 12 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9;

f) l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50;

g) l'articolo 13, il penultimo comma dell'articolo 18 e gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'articolo 19-bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52;

h) il comma 3 dell'articolo 22, gli articoli 30 e 31 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;

i) il comma 3 dell'articolo 20, gli articoli 27 e 28 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8;

l) le parole «bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e» della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (21), nonché il primo comma dell'articolo medesimo;

m) le espressioni «i conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge» e «delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma precedente, nonché» contenute, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'articolo 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72."

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