Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/11/2018, n. 42, così recitava:

"Art. 5 - Controllo sugli atti urgenti del Presidente

1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 4.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale."

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