Articolo abrogato dall’art. 54, comma 1, della L.R. 03/11/2017, n. 39, così recitava:

"Art. 79 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 è inserito il seguente comma:

“4-bis. È data facoltà agli enti gestori di ricalcolare il canone di locazione sulla base dell’effettiva capacità reddituale dell’assegnatario, nei casi in cui l’inadempienza di cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni previste dal comma 3 dell’articolo 22.”."

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