Articolo abrogato dalla L.R. del 10/08/2006 n.16. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.

L'articolo 4 così recitava: "La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle istituzioni elencate nell'allegato A) alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale."

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