Articolo abrogato dalla L.R. 27/06/2016, n. 18.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - (Restauro)

Il restauro di materiale avente interesse storico - artistico - etnografico, e naturalistico di proprietà di musei di Enti locali o di interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al Dipartimento competente per materia, il quale dà il benestare, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20, avvalendosi, ove se ne ravvisi la opportunità, della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Istituto Centrale per il Restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

La proposta dovrà essere accompagnata da:

- elenco del materiale da restaurare;

- relazione tecnico-scientifica;

- preventivo di spesa di una ditta specializzata.

Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al rilascio del benestare di cui al primo comma, lo stesso si intende rilasciato.”

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