Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, della L.R. 19/06/2019, n. 22, così recitava:

"Art. 6 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) promozione e valorizzazione dell'export veneto.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, allocate nel Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021."

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