Comma soppresso dall’art. 15, comma 1, della L.R. 28/09/2021, n. 29, così recitava:

“1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.”

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